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Il Blog di Marco Piazza

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Postilla » Fisco » Il Blog di Marco Piazza » Accertamento, sanzioni e processo Tributario » Com’è difficile assistere chi si vuole mettere in regola

23 ottobre 2012

Com’è difficile assistere chi si vuole mettere in regola

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Dopo che il Gafi, nelle nuove Raccomandazioni del febbraio 2012 (FATF Recommendations (approved February 2012) reprint May 2012 web version) ha incluso i reati tributari nel novero dei presupposti del riciclaggio, l’Ufficio indagini finanziarie ha prontamente emanato una comunicazione, datata 23 aprile contenente una serie – non esaustiva – di indicatori di anomalia che dovrebbero orientare gli operatori  nella scelta se segnalare o meno “operazioni sospette” all’Ufficio indagini finanziarie (COMUNICAZIONE UIF 23/4/2012 su indici di anomalia in materia tributaria). La comunicazione segue quella del 15 febbraio 2010 sulle frodi Iva intracomunitarie (IVA_INTRA – Comunicazione 15 febbraio 2010) il decreto 16 aprile 2010 che contiene indirizzi di carattere generale (Indicatori anomalie per professionisti).

Fra gli operatori soggetti alla legislazione contro il riciclaggio ci sono i notai, gli avvocati, i commercialisti e gli esperti contabili (articolo 12 del D. Lgs. 231 del 2007). Già da una lettura veloce dell’articolo 12  si nota qualcosa di strano: i commercialisti ed esperti contabili e i consulenti del lavoro sono in ogni caso soggetti alla disciplina (archivio unico, adeguata verifica, ecc.), mentre gli avvocati lo sono solo in casi particolari: quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 

1)  il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 
2)  la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3)  l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 
4)  l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 
5)  la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

L’obbligo di effettuare le segnalazioni di operazioni sospette, però, non sembra fare particolari distinzioni, specie dopo la revisione del sistema di raccolta delle segnalazioni varata nel maggio del 2011.

L’articolo 41 del decreto legislativo 231, in proposito, è estremamente esteso: i soggetti interessati inviano all’UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico).

Ai fini del D. Lgs. 231, la definizione di riciclaggio (articolo 2) è molto più ampia che nel  codice penale:

a)  la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b)  l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c)  l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d)  la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
L’ampiezza della definizione trova riscontro nella citata comunicazione del 23 aprile, in cui si individuano indici di anomalia soggettivi e oggettivi imperniati soprattutto sui rapporti di carattere internazionale anche diffuse (ad esempio, stipula di polizze di assicurazioni estere), specie se coinvolge soggetti localizzati in Paesi o territori definiti “a rischio”, che comprendono anche gli stati “black list” individuati a fini fiscali.
Se nel novero delle attività criminose si inserisce, come è avvenuto, anche il reato tributario, ecco che il cerchio si chiude.
E’ vero che l’articolo 12 del D. Lgs. 231 esenta dalla segnalazione i professionisti che ricevano informazioni da un loro cliente o le ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso, ma è anche vero che a volte in professionista interviene in una fase in cui non vi è ancora stata una controversia; ad esempio, quando il cliente non ha evaso imposte e lo interpella per sapere quali sono i suoi obblighi fiscali in relazioni ad attività che gli siano pervenute dall’estero e proprio nel corso dell’esame della sua posizione il professionista ottenga informazioni che evidenziano un reato tributario di altri soggetti che possono essere congiunti, colleghi o amici del cliente.
Altre volte il cliente ha effettivamente evaso le imposte, ma – essendo in tempo a porre in essere il ravvedimento operoso –  si rivolge al professionista per presentare la dichiarazione integrativa che, però, dal 2000 non è più idonea ad estinguere il reato, con imbarazzo del cliente e del consulente.
Un’interpretazione ragionevole della disciplina sull’antiriciclaggio consentirebbe certamente di superare questo genere di problematiche che rischiano di ostacolare anzichè favorire la scelta di adottare comportamenti trasparenti e collaborativi da parte dei contribuenti. Ma il vero problema non è la legge contro il riciclaggio, ma la anomala legislazione penal-tributaria italiana. Il nostro Paese è unico nel sanzionare penalmente l’evasione delle imposte per il mero superamento di soglie ormai risibili, senza che siano presi in considerazione altri criteri di tipo qualitativo.
Il rischio orami sotto gli occhi di tutti non riguarda solo il contribuente distratto o (più spesso) non informato, ma l’impatto sulla magistratura. Presto le procure saranno paralizzate da informative di ogni genere e importo e  non saranno più in grado di concentrare gli sforzi sui casi veramente meritevoli.
E’ già successo negli anni ’80, quando la legge “manette agli evasori” ha cominciato a perseguire l’omessa compilazione delle bolle d’accompagnamento e delle ricevute fiscali, causando insormontabili problemi di stoccaggio delle pratiche negli archivi dei tribunali, fino a quando su richiesta degli stessi magistrati, il legislatore ha dovuto fare un passo indietro. Succederà ancora, e chissà che finalmente verrà trovato un punto d’equilibirio.
C’è comunque qualcosa di stridente nel fatto che il commercialista sia posto in condizione di non poter condurre il cliente verso la regolarizzazione della propria posizione. In questo genere di casistica (attività detenute illecitamente all’estero), il “ravvedimento operoso” (possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione) appare del tutto inadeguato, soprattutto se si tiene conto del fatto che il raddoppio dei termini di accertamento quando i capitali sono detenuti in paradisi fiscali, comporta, di fatto, un raddoppio delle sanzioni. E’ ovvio che, il più delle volte, anche un contribuente che vorrebbe rimpatriare il capitale e assumersi le proprie responsabilità presentando dichiarazioni integrative per tutti gli anni arretrati e versando tutte le imposte evase  non lo può fare a causa delle spropositate sanzioni previste dalla legge.
Sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle Entrate aderisse formalmente alla tesi espressa dall’Associazione dei dottori Commercialisti nella norma di Comportamento n. 185 secondo cui attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa prima dell’inizio di una verifica fiscale, le sanzioni sul modulo RW sarebbero applicabili in misura fissa. Non sarebbe “immorale”, altrimenti, che fosse varato un nuovo “scudo fiscale” a costi contenuti per la sola sanatoria delle violazioni relative al modulo RW, ferme restando le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei redditi.
Sarebbe poi opportuno che la Direzione Generale Accertamento dettasse criteri omogenei che consentano di graduare le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione in modo che si tenga conto dell’origine dei capitali illecitamente detenuti all’estero (non sempre si tratta del frutto di evasioni anche se non è facile superare la presunzione di legge), della personalità del contribuente  e che sia premiata la sua volontà di rendere trasparente la propria posizione.
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2 Commenti a “Com’è difficile assistere chi si vuole mettere in regola”

  1. Luigi Rosato scrive:
    Scritto il 14-11-2012 alle ore 19:12

    Il paradosso di TUTTE le leggi antievasione fatte nell’ultimo ventennio mi risulta quantomeno vomitevole.
    Se da una parte lo Stato, adempiendo al suo ruolo, reclama il pagamento delle tasse da tutti i cittadini, dall’altro NON ADEMPIE ad un suo preciso obbligo che è quello di avere certezza che il contribuente rimanga in possesso di una somma che gli permetta di condurre una vita decorosa e dignitosa.
    Tale obbligo è previsto tra l’altro dall’art. 36 della nostra Costituzione !
    Questa visione a senso unico trasforma lo Stato in un entità paragonabile al peggiore dei gabellieri medioevali che, fregandosene delle sorti dei vessati, poneva il ricavo quale unico suo obiettivo.
    La cosa che rende uno Stato simile infinitamente peggiore di un gabelliere è che i gabellieri medioevali non venivano eletti!!!
    Non comprendere che questo “modus operandi” causa un avvitamento dell’economia con una significativa riduzione dei consumi e conseguente riduzione dell’occupazione (e del gettito fiscale !)ritengo sia dettato solo dalla malafede o, nella migliore delle ipotesi, da una grave inettitudine intellettiva.
    Che dire; gli italiani al posto di imparare un mestiere ed avere la prospettiva di guadagnare abbastanza da supportare l’economia futura, devono subire in silenzio uno stato di indigenza accusati inoltre di evasione fiscale.
    Cornuti e mazzoliati avrebbero detto in nostri antenati!
    Che mi spieghino questi scientologi dell’economia come potremmo pagare i pomodorini, se venissero raccolti da uno stagionale messo in regola, al prezzo di 1/2 euro al chilo.
    La Giustizia sociale passa dall’equilibrio dell’economia attuato e mantenuto da scelte politiche.
    Ma di queste mancate scelte dei nostri governanti è la prima causa della situazione economica Italiana.
    Avendo ucciso l’economia hanno sostituito i faccendieri di prima con i gabellieri di adesso!!!.

  2. vittorio scrive:
    Scritto il 30-8-2013 alle ore 10:14

    dove finisce la logica c’è il ns stato la ns repubblica. Dare a Cesare… quel che è giusto dare a Cesare, dare a Dio quel ch’è di Dio.

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  • abuso del diritto, Agenzia Entrate, attività all'estero, azioni, C-525/11, Cassazione 7080 2012, Cassazione 8982 2011, Cassazione 32091 2013, CFC, circolare Agenzia Entrate 28/E 2012, commercio internazionale, Dpr. 642/72; fiduciarie, evasione fiscale, fiscalità internazionale, fondazioni, holding CFC socio persona fisica, imposta di bollo, imposta patrimoniale, IMU, indicatori anomalie professionisti, intermediari finanziari, IVAFE, iva intracomunitaria, IVIE, Mednis, modulo RW, operazioni sospette, partecipazioni, provvedimento 5 giugno 2012, quadro RW, quote di srl, reati tributari, regolarizzazione, residenza fiscale, riciclaggio, rimborsi Iva, rimpatrio, scudo fiscale, società, società a ristretta base familiare, società controllate estere, sostituto d'imposta, stabile organizzazione, trust, voluntary disclosure
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