27 dicembre 2012
Groviglio di imposte indirette sulle partecipazioni societarie
La tassazione “indiretta” sulle partecipazioni societarie sta cominciando a diventare piuttosto intricata.
Ai tributi tradizionali (Iva e registro) che normalmente non incidono significativamente, si è aggiunta la nuova “imposta di bollo ordinaria” di cui all’articolo 13, comma 2 ter della Tariffa allegata al Dpr. 642 del 1972, quella “speciale” per chi, avendo fatto lo “scudo fiscale” ha mantenuto il “regime di riservatezza” presso l’intermediario, l’Ivafe per le attività detenute all’estero senza l’intervento di intermediari e, al momento in cui si scrive, sta per essere varata la nuova “imposta sulle transazioni finanziarie”, la versione italiana della tobin tax allo studio di un gruppo ristretto di Paesi aderenti all’Unione europea.
I presupposti oggettivi e soggettivi non coincidono, ma è certo che, nel complesso, il carico fiscale gravante sulle partecipazioni societarie è significativo
Imposta di bollo ordinario. E’ dovuta almeno annualmente da tutti coloro (persone fisiche, altri soggetti, residenti e non residenti) che detengono le partecipazioni per il tramite di intermediari finanziari italiani (banche, Sim, Sgr fiduciarie, ecc.). Sono previste esclusioni ma solo per alcune categorie di soggetti (essenzialmente gli stessi intermediari finanziari) quando detengono le partecipazioni per conto della loro clientela.
L’imposta è applicata con l’aliquota dell’1,5 per mille, sulla valore risultante dalla comunicazione periodica rilasciata dall’intermediario. Dal 2013, secondo un emendamento presentato al disegno di legge di stabilità è previsto un tetto di 4.500 euro, ma solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, trust, fondazioni e altri enti).
Consegue, ad esempio, che un non residente che detiene partecipazioni in società italiane per il tramite di intermediari residenti, paga l’imposta di bollo ordinario (con il tetto di 4500 euro se si tratta di un soggetto diverso dalle persone fisiche), altrimenti non la paga. In certi casi il pagamento non potrà, probabilmente essere evitato: quando in particolare le partecipazioni sono detenute presso intermediari non residenti che le abbiano subdepositate presso intermediari italiani (di norma ciò avviene per le società quotate, ma anche per quelle detenute in dossier esteri intestati a fiduciarie italiane).
L’imposta colpisce ogni prodotto finanziario, quindi non solo le partecipazioni italiane, ma anche quelle estere.
Imposta di bollo speciale. Per il 2013 è dovuta nella misura dell’1,35% del valore delle attività in regime di “segretazione” (19, comma 6 del Dl. 201 del 2011). Dall’anno successivo scende allo 0,4%. E’ applicata dall’intermediario finanziario presso cui sono depositate le attività segretate. Colpisce evidentemente solo coloro che sono stati in condizione di beneficiare dello scudo fiscale, ossia i soggetti obbligati alla compilazione del modulo RW (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, trust non commerciali residenti) per le attività (italiane o estere) rimpatriate con la procedura di cui all’articolo 13 bis del Dl. 78 del 2009. Dall’imposta di bollo speciale si detrae quella ordinaria.
Imposta sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE). Colpisce le attività finanziarie, italiane od estere, detenute all’estero, ma solo da persone fisiche residenti in Italia. Per il 2012 si applica nella misura dell’1,35% del valore delle attività; per il 2013 l’aliquota scende allo 0,4%. Se le attività sono detenute per il tramite di intermediari italiani, si paga il bollo ordinario e quindi l’IVAFE non è dovuta. Consegue che un residente all’estero che detiene partecipazioni attraverso un intermediario finanziario italiano paga l’imposta di bollo ordinario, mentre se non le detiene per il tramite dell’intermediario italiano non paga il bollo, né l’IVAFE.
Imposta sulle transazioni finanziarie. Colpirà nella misura dello 0,2% il corrispettivo dei trasferimenti di proprietà di azioni o strumenti partecipativi in società residenti in Italia. Sono escluse, quindi, le quote di S.r.l. italiane o estere e le società estere. Sono previste esenzioni per le transazioni riferiti ad azioni e strumenti parteipativi di società quotate con capitalizzazione inferiore a 500 milioni e per le operazioni infragruppo. Non rileva il luogo della transazione e la residenza dei contraenti. Di norma viene prelevata dagli intermediari finanziari, residenti o non residenti con rappresentante in Italia; altrimenti deve essere versata dal contribuente. E’ a carico dell’acquirente.
L’imposta si applicherà – ma in questo caso in misura fissa secondo una tabella allegata alla legge di stabilità – anche per i contratti a termine e i derivati (opzioni, futures, swap) o le transazioni su titoli che incorporino derivati (certificates, warrants, ecc.) sulle azioni e strumenti partecipativi di società residenti in Italia.
Questa imposta, quindi, contrariamente a quanto potrebbe ritenersi, non riguarda solo le transazioni di borsa, ma ogni genere di transazione, da chiunque effettuata avente per oggetto o sottostante azioni o strumenti partecipativi di società residenti.
Conclusioni
E’ inevitabile che, in un quadro così complesso, ci sia chi paga di più e chi paga di meno, anche se non sempre si riesca ad intuire se ciò derivi da un caso o da una scelta del legislatore.
Scritto il 17-3-2013 alle ore 18:57
Complimenti per l’articolo. Se possibile, Le chiederei di chiarire se l’imposta di bollo progressiva si applica anche ai depositi in conto corrente e ai depositi titoli “non residenti” e cioe’ intestati a persone fiscalmente non residenti in Italia, possibilmente con indicazione di riferimenti normativi. Grazie e cordiali saluti.