6 dicembre 2016
Come ottenere il codice fiscale dei non residenti
Finalmente ufficializzata la procedura con cui i sostituti d’imposta possono ottenere direttamente dall’Agenzia l’attribuzione del codice fiscale del percettore dei redditi soggetti all’obbligo di indicazione nel modello 770 quando il percettore ne sia sprovvisto (di norma accade se si tratta di un non residente) e si rifiuti di delegare il sostituto stesso a richiederlo.
La procedura di richiesta diretta in assenza di delega dell’interessato è prevista da sempre nell’articolo 6, comma 2 del Dpr 605/1973 ed è stata tradotta in pratica nella risoluzione 178/E del 1998, ma raramente gli uffici sono stati disponibili ad applicarla. Il più delle volte pretendevano che il richiedente esibisse una delega dell’interessato (a volte anche notarile e perfino a postillata). A secondo dello sportello a cui ci si rivolgeva, inoltre, poteva capitare che il rilascio del codice fiscale venisse subordinato all’elezione di un domicilio fiscale in Italia, alla nomina di un rappresentante fiscale, all’acquisizione del codice fiscale italiano anche da parte del rappresentate delle entità estere diverse dalle persone fisiche. Le richieste venivano fatte nonostante le istruzioni contenute negli ultimi aggiornamenti dei moduli di richiesta del codice fiscale fossero esplicite nel consentire che il modulo di richiesta non contenesse questi dati.
Il sostituto d’imposta si trovava, così, fra l’incudine e il martello. Da un lato – nonostante la legge lo consentisse – non riusciva ad ottenere il codice fiscale del percettore dei redditi senza la collaborazione di quest’ultimo; dall’altro, nelle procedure di controllo del modello 770 dell’Agenzia delle entrate capitava, a momenti alterni, che l’assenza del codice fiscale del percettore fosse considerato errore bloccante.
Tanto che, nell’ultima edizione del modello 770, è stato, alla fine, introdotta la Sezione IV del Quadro SY riservata all’indicazione dei dati dei percepenti esteri privo di codice fiscale.
Ora l’Agenzia ha pubblicato una FAQ (reperibile seguendo, sul sito dell’Agenzia stessa questo percorso: Cosa devi fare – Comunicare dati – Comunicazioni Operatori finanziari – Archivio dei rapporti con operatori finanziari – Faq) che riguarda gli operatori finanziari, ma che detta chiare istruzioni con validità generale per l’applicazione proprio di quell’articolo 6, comma 2 del Dpr. 605/1973 di cui gli uffici hanno sempre negato l’esistenza e che non interessa solo gli operatori finanziarima anche tutti gli altri sostituti d’imposta che abbiano a che fare con “non residenti”.
La FAQ del 29 novembre 2016 specifica che si può richiedere l’attribuzione del codice fiscale agli uffici dell’Agenzia in base ad uno dei seguenti presupposti:
- su delega da parte del soggetto interessato;
- direttamente in base all’articolo 6, comma 2, del DPR 605/1973.
La FAQ passa poi ad illustrare la richiesta di attribuzione in assenza di delega.
Il sostituto d’imposta deve compilare l’apposito modello (AA4/8 per le persone fisiche, AA5/6 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) barrando la casella relativa alla richiesta per l’attribuzione del codice fiscale di terzi (casella T del quadro A nel modello AA4/8 o casella 5 del quadro A nel modello AA5/6) e indicare il codice fiscale del richiedente.
E’ possibile omettere l’indicazione del domicilio fiscale in Italia del soggetto estero, qualora ne sia privo, ma è obbligatoria l’indicazione del suo domicilio estero.
Se il soggetto per cui l’operatore finanziario richiede il codice fiscale è diverso da persona fisica non residente in Italia, privo di domicilio fiscale in Italia, ed il suo rappresentante è sprovvisto di codice fiscale, per quest’ultimo si possono indicare i soli dati anagrafici completi.
Nel quadro “Sottoscrizione” va indicato il codice fiscale della persona fisica che, avendone titolo, sottoscrive la richiesta.
Quanto alla documentazione da allegare al modello,
- dichiarazione dell’operatore finanziario richiedente che attesti la motivazione della richiesta stessa (l’operatore deve chiedere al cliente se possiede il codice fiscale italiano; qualora il cliente ne sia privo e non lo comunichi alla banca, l’operatore finanziario può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per chiederne l’attribuzione in base all’articolo 6, comma 2, del DPR 605/1973 (si veda anche la risoluzione 178/E del 1998 che illustra più in dettaglio come devono essere trattenuti i rapporti con il percepire del reddito);
- documenti richiesti dall’ufficio al fine di attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi consistenti in:
- persone fisiche: documento di identità;
- soggetti diversi dalle persone fisiche: documento d’identità del rappresentante e documentazione che ne certifichi l’esistenza (es: atto costitutivo, statuto, visura camerale).
Se la richiesta è effettuata da un operatore finanziario, la documentazione da produrre è quella, di fatto, già disponibile a quest’ultimo, giacché tenuto alla verifica della clientela ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 (prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo).
A conclusione del procedimento, gli uffici consegnano una copia del certificato di codice fiscale al richiedente che avrà cura di renderlo disponibile al soggetto interessato.
Non si può auspicare che il chiarimento sia messo in pratica.
Scritto il 28-3-2017 alle ore 15:57
Era ora che l’Agenzia fornisse uno strumento del genere. I commercialisti saranno contenti della notizia!