9 marzo 2017
False residenze all’estero: criteri selettivi poco selettivi
L’Agenzia delle Entrate sta predisponendo l’apparato per stanare le false residenze all’estero.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato, lo scorso 3 marzo, un provvedimento con il quale sono state:
– definite le modalità con cui devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti che hanno chiesto di iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero);
– e individuati i criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive dei soggetti che dichiarano di essere residenti fiscalmente all’estero ma sono, invece, residenti in Italia.
A regime, i dati relativi ai richiedenti l’iscrizione all’AIRE saranno acquisiti dall’Agenzia delle entrate attraverso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno.
Nelle more della piena attuazione del piano di subentro dell’ANPR agli AIRE tenuti dai Comuni, il provvedimento dispone che i dati saranno ricevuti, con cadenza non inferiore al semestre, con contenuti e modalità stabiliti sulla base di accordi convenzionali tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’Interno, presso il quale è gestita l’AIRE centrale.
A giudicare dal provvedimento, non pare quindi che l’intero apparato di trasmissione interna dei dati sia già perfettamente funzionante.
I criteri per la formazione delle liste selettivi sono indicati nel par. 2 del provvedimento. Le liste serviranno per i controlli su eventuali attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, ma da questi controlli potranno scaturire anche omesse dichiarazioni di redditi non derivanti da attività finanziarie o patrimoniali, come pensioni, redditi da lavoro dipendente, compensi d’amministrazione redditi d’impresa.
Il provvedimento precisa, al punto 2.2., che in fase di prima attuazione dell’articolo 83, comma 17-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, i criteri selettivi verranno utilizzati anche per la formazione delle liste selettive relative alle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010 e che non hanno presentato istanza di collaborazione volontaria.
Le liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati includeranno prioritariamente i contribuenti che hanno richiesto l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero per i quali sono presenti uno o più elementi – basati anche su elementi segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia – fra quelli sotto riportati:
a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità̀ privilegiata, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999;
b) movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale;
c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
h) titolarità di partita Iva attiva;
i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
j) titolarità di cariche sociali;
k) versamento di contributi per collaboratori domestici;
l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate nello spesometro (operazioni oltre a 3.600 euro, fino al 2016)
Il provvedimento dell’Agenzia, benché conseguenza di una specifica disposizione di legge (trova fondamento nell’articolo articolo 83, comma 17 bis del Dl 112 del 2008, introdotto dall’articolo 7, comma 3 del Dl. 193 del 2016), suona come uno spot a favore della voluntary disclosure 2 che – orami è confermato da tutti gli addetti ai lavori – non sta raccogliendo grandi successi.
Siccome molti di coloro che hanno ritenuto di non accedere alla precedente edizione della voluntary disclosure hanno seguito la strada di trasferire la propria residenza anagrafica all’estero prima delle date di effetto degli accordi per lo scambio d’informazioni su richiesta nel frattempo stipulati dall’Italia con diversi paesi (Svizzera e Montecarlo soprattutto), l’idea è certamente di indurli a fare qualche riflessione sulla tenuta della scelta.
Scorrendo i criteri selettivi – che non aggiungono molto agli indicatori già contenuti nelle circolari 304/E del 1997 e 140/E del 1999 – si nota come le probabilità che qualunque iscritto all’AIRE cada in uno o più dei criteri selettivi sono altissime.
E’ molto facile che anche un emigrato autentico effettui bonifici da e verso l’estero monitorati dal sistema bancario, se non altro per il pagamento delle imposte dovuti su eventuali redditi prodotti in Italia; è anche molto facile che l’emigrato mantenga un’abitazione in Italia, di norma per le vacanze, e quindi – in tutta trasparenza – tenga allacciate le utenze, pur se con consumi molto moderati e paghi contributi per il personale di servizio. Se si tratta di persona anziana, è quasi certo che dalla certificazione unica risulteranno pensioni. Inoltre è normale che prima, ma anche dopo il trasferimento all’estero, il contribuente abbia posto in essere più atti soggetti a registrazione, se non altro per dismettere il patrimonio italiano, avendo deciso di recidere i legami con il nostro Paese.
Il timore è quindi, che le liste selettive non siano così tanto selettive. Se non saranno introdotti ulteriori indici di pericolosità (una sorta di graduatoria fra i criteri), c’è il timore che nelle liste finisca il 90% degli emigrati. E ciò, nonostante fra gli indicatori di permanenza in Italia non vi siano altri dati di cui l’Amministrazione finanziaria comunque dispone, come le assicurazioni, le iscrizione in albi, i contratti di leasing e noleggio.
E’ evidente che essere in una lista non comporta subire automaticamente un accertamento. Gli uffici notificheranno prima dei questionari ai quali sarà il caso di essere già pronti a rispondere, documentando sia la scarsa rilevanza della permanenza in Italia sia il fatto di aver stabilito il centro degli interessi vitali all’estero. Il rischio, infatti, è che la somma degli indici di pertinenza in Italia se non adeguatamente controbilanciato da documenti da cui risulti l’effettività dell’espatrio influenzi negativamente l’opinione dell’Agenzia e l’eventuale giudizio della Commissione tributaria.
Negli indicatori non sono contenuti altri dati a conoscenza dell’Amministrazione (assicurazioni, fondi di previdenza, iscrizione in albi, contratti di leasing e noleggio)
Scritto il 7-4-2017 alle ore 09:19
Effettivamente il rischio ritengo sia elevato per gli iscritti AIRE. Il problema per chi subisce un controllo è che spesso non è in grado di rispondere in autonomia, e deve rivolgersi ad un commercialista. Con tutte le conseguenze economiche del caso. Complimenti per la chiarezza dell’articolo.