12 ottobre 2017
Ritenuta al 5% sulle rendite del secondo pilastro svizzero
Anche le somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti l’invalidità svizzera (LPP) – il cosiddetto secondo pilastro svizzero – scontano la ritenuta d’ingresso del 5% a titolo d’imposta da parte degli istituti di credito italiani per il cui tramite vengono erogate così come quelle corrisposte dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS).
Consegue che questi redditi, essendo già assoggettati a ritenuta d’imposta, non concorrono più a formare il reddito imponibile del beneficiario in Italia.
Lo stabilisce, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 76, legge 431 del 1991 come modificato dall’articolo 55-quinquies del Dl. 50 del 2017.
La ritenuta d’imposta si applica anche alle prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.
L’articolo 76 della legge 431 del 1991 presuppone che l’imposta a titolo definitivo del 5% sia applicata dagli istituti di credito italiani. Pertanto ci si è chiesto quale sia il regime fiscale applicabile alle somme non percepite per il loro tramite.
Tassazione separata se le rendite non sono incassate a mezzo banca italiana.
Con riferimento alle rendite corrisposte dall’AVS, l’Agenzia delle Entrate (circolare 30/E del 2015, par. 1.1) ha consentito di assoggettare il reddito a tassazione separata applicando la stessa imposta.
In particolare può essere utilizzata la sezione V del quadro RM riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile, l’aliquota del 5 per cento e l’imposta dovuta. Ai fini del versamento con il modello F24 può̀ essere utilizzato il codice tributo 1242.
L’Agenzia evidenzia che la legge n. 413 del 1991 non consente in modo espresso che il percettore che abbia ricevuto l’accredito all’estero possa autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta assoggettando le rendite ad un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF con la medesima aliquota del 5 per cento che le stesse avrebbero scontato canalizzandone la riscossione in Italia sul sistema bancario. Tuttavia, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità̀ di incasso della rendita, l’Agenzia ritiene che quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile debba essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento. Ciò in quanto l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva.
Dopo l’estensione del regime alle rendite erogate della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti dell’invalidità svizzera (LPP), si deve ritenere che le stesse conclusioni debbano valere per tali rendite.
Estensione ai familiari dei fontalieri e dei lavoratori di confine dell’esonero dalla compilazione del quadro RW.
Di notevole importanza è anche il nuovo comma 13.1. introdotto nell’articolo 38 del Dl. n. 78 del 2010 dall’articolo 55-quinquies , comma 2 del citato Dl. 50 del 2017.
In base all’articolo 38, comma 13 del Dl. 78 del 2010 sono del tutto esonerati dalla compilazione del modello RW:
a) i dipendenti pubblici che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) e abbiano residenza fiscale in Italia in base ad accordi internazionali ratificati. L’esonero si applica fintanto che questi ultimi prestano la propria attività all’estero e viene meno al rientro in Italia. L’esonero si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici (circ. 38/E del 2013);
b) i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. In tal caso, l’esonero si applica limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa. Per l’individuazione dei soggetti interessati sembra possa farsi riferimento ai chiarimenti contenuti nella circolare 1/E, par. 1.2.2 del 2001 e nella circolare 15/E, par. 13 del 2002 riferite ad una disposizione (l’articolo 3, comma 2 della legge 388 del 2000) di analogo tenore letterale. Sul piano pratico, la circolare 38/E del 2013 ha precisato che l’esonero previsto per tale categoria di soggetti deve essere riconosciuto soltanto qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia abbia qui trasferito le attività detenute all’estero. In sostanza, ai fini dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio, occorre verificare che la condizione di lavoratore all’estero sia stata realizzata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell’arco dell’anno, anche se non continuativi. Qualora il lavoratore rientri in Italia dopo aver prestato la propria attività lavorativa all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta, può usufruire del predetto esonero sempreché, entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, non detenga più le attività all’estero. Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.
Rimane naturalmente fermo, precisa la circolare 38/E del 2013, per i suddetti soggetti esonerati dal monitoraggio fiscale, l’obbligo di indicare nella dichiarazione annuale i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri.
Come si può notare, mentre per i dipendenti pubblici l’Amministrazione ha potuto in via interpretativa estendere l’esonero dalla compilazione del quadro RW al coniuge e ai figli minori (basandosi sull’articolo 14, primo paragrafo, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee), lo stesso non è accaduto per il coniuge e i figli minori dei soggetti che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.
A questa discriminazione pone appunto rimedio il Dl. 50 del 2017, introducendo nell’articolo 38 del Dl. 78 del 2010 il nuovo comma 13.1 che estende l’esonero degli obblighi dichiarativi previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto, eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso”. L’estensione dell’esonero, però, è limitata al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme.
Scritto il 7-3-2018 alle ore 16:05
Riguardo alla tassazione 5% del secondo pilastro, la legge è stata approvata nel corso del 2017.. a partire dai redditi di che anno vale? è anche retroattiva dato che è la prima definizione su una questione mai definita dall’ordinamento italiano?
Scritto il 8-3-2018 alle ore 23:31
La nuova ritenuta si applica sulle rendite corrisposte dal 24 giugno 2017, data d entrata in vigore della legge 96 del 2017, di conversione del Dl. 50 del 2017. Coerentemente sono state aggiornate le istruzioni a quadro SG del modello 770 (da compilare a cura degli intermediari che intervengono come sostituti d’imposta). Le istruzioni al rigo SG 11, col. 1 precisano infatti che il codice F deve essere utilizzato per le rendite corrisposte per conto della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), “nonché per le somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento”,
maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate e
assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento ai sensi dell’art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
La norma non è formulata in modo da poter essere considerata di “interpretazione autentica”. Quindi non ha effetto retroattivo. Non si può che convenire che, dato il precedente vuoto legislativo, nel caso che sorgesse un contenzioso con il passato vi siano argomenti per sostenere l’equiparabilità del secondo pilastro all’AVS.
Scritto il 8-6-2018 alle ore 15:27
Buongiorno prof. Piazza,
il Suo articolo è molto chiaro ma, a suo parere, se la banca italiana che riceve l’accredito da parte della cassa di previdenza estera non opera la ritenuta d’imposta del 5 %, il contribuente deve solo dichiarare la rendita nella dichiarazione dei redditi autoliquidando l’imposta o deve pretendere un comportamento differente da parte della banca italiana?
Grazie
Lara
Scritto il 10-6-2018 alle ore 18:07
Ritengo che la circolare 30/E del 2015, par. 1.1, che costituisce una sorta di interpretazione adescatrice della legge (l’articolo 18 del Testo unico non consentirebbe letteralmente di di applicare la tassazione separata ridotta dato che l’AVS e il secondo pilastro non sono redditi di natura finanziaria) stabilisca un principio generale (evitare meccanismi di tassazione discriminatori) e quindi si applichi non solo all’AVS, ma anche al secondo pilastro.
La circolare ha estero la possibilità di applicare la tassazione separata anche per gli anni non coperti dalla collaborazione volontaria, illustrando la procedura: “Per l’indicazione di tale reddito può essere utilizzata, con riferimento all’anno d’imposta 2014, la sezione V del quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2015, riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile, l’aliquota del 5 per cento e l’imposta dovuta. Ai fini del versamento con il modello F24 può essere utilizzato il codice tributo 1242″.
E’ in effetti molto probabile che, nella fase di avvio, le banche italiane non siano state in grado di intercettare le pensioni del secondo pilastro svizzero.
L’articolo 76 della legge 413 del 1991 per l’AVS è formulato in modo differente dal nuovo comma 1-bis. La ritenuta sull’AVS deve essere operata dagli istituti di credito per il cui tramite vengono pagate le pensioni dall’AVS che sono – pare – solo 2 (Banca Popolare di Sondrio e Banco Poste). Le ritenute sul secondo pilastro invece devono essere operate da qualunque intermediario che intervenga nel pagamento, il quale non avendo ricevuto alcun specifico incarico dall’ente svizzero non è in grado di sapere sia sita o meno intervenendo nel pagamento di una somma soggetta a ritenuta.
Risulta che le associazioni di categoria stiano studiano come rendere più fluida la procedura.
Scritto il 13-7-2018 alle ore 16:01
Io sono rientrato in Italia il 01/01/2018. La rendita del secondo pilastro viene versato direttamente sul conto svizzero. La tassa del 5% quando si deve versare allo stato italiano: Alla dichiarazione dei redditi del 2019 oppure mensilmente? Se si come farlo? La ringrazio, saluti Pasquale
Scritto il 30-7-2018 alle ore 19:56
La pensione è accreditata su un conto estero e quindi non è certamente stata assoggettata a ritenuta dalla banca italiana.
Si ritiene quindi che – applicando la circolare 30/E del 2015 – si debba compilare il quadro RM Sezione V del modello Redditi 2019 riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile (totale delle pensioni incassate nell’anno 2018), l’aliquota del 5 per cento e l’imposta dovuta. Ai fini del versamento con il modello F24 può essere utilizzato il codice tributo 1242″.
Non deve essere fatto alcun versamento mensile.
Scritto il 1-8-2018 alle ore 13:29
La ritenuta del 5% applicata sulle rendite AVS e LPP percepite da soggetti residenti in Italia si applica anche a cittadini elvetici residenti in svizzera che, una volta andati in pensione trasferiscono la residenza in Italia (per esempio a partire dall’01/01/2019) o la norma riguarda esclusivamente i pensionati italiani ex transfrontalieri? Il MEF, in risposta ad un quesito di un deputato PD nell’estate del 2017 in merito alla tassazione delle rendite LPP, aveva fornito una sorta di interpretazione autentica in relazione all’art. 55-quinquies del DL 50/2017 chiarendo che tale regime non va circoscritto ai soli transfrontalieri. Questo potrebbe valere anche per le rendite AVS percepite da cittadini svizzeri residenti in Svizzera che decidono di trasferire la residenza in Italia facendosi corrispondere in Italia la pensione erogata dalla Svizzera?
Scritto il 1-8-2018 alle ore 15:24
Egr. Sig. Piazza,
Ho 61 anni, dal 30.06.10 non lavoro più in Svizzera ma in Italia.
Vorrei incassare il mio 2 pilastro, in Svizzera i dicono che, alla mia età, non ci sono problemi per il pagamento totale della somma. Io vorrei comunque farmelo versare direttamente in Italia con la tassazione del 5%, Mi potrebbe aiutare facendomi capire come devo procedere? devo andare alla agenzia delle entrate per farmi rilasciare un modulo? Io lavoro in Italia, ci sono problemi?
se lo faccio versare direttamente su mio c/c presso la Banca in Italia, dovrò fare io la dichiarazione o la Banca?
Grazie e Saluti
Roberto
Scritto il 1-8-2018 alle ore 15:54
penso che possa ricevere l’accredito sul conto corrente italiano, se la banca non dovesse fare la ritenuta alla fonte del 5%, la tassazione dovrebbe essere effettuata per il tramite della dichiarazione dei redditi.
Una questione importante è poi farsi rimborsare l’imposta alla fonte trattenuta dell’ente svizzero che ha erogato il secondo pilastro, bisogna compilare il modulo di rimborso, farlo timbrare all’agenzia delle entrate e spedirlo all’ente svizzero.
Scritto il 2-8-2018 alle ore 10:10
Gentile Professor Piazza,
avendo iniziato a lavorare tardi in svizzera potrei effettuare dei contributi volontari al 2° pilastro svizzero. Mi chiedo se come frontaliere fiscale fuori fascia dei 20 km (pago le tasse in italia) potrei detrarre fiscalmente questi contributi dal calcolo delle tasse italiane o se in alternativa (pagando adesso le tasse in italia) potrei evitare l’imposizione fiscale in italia quando andrò in pensione. La ringrazio anticipatamente. Gianni
Scritto il 4-8-2018 alle ore 11:28
Buon Giorno Signor Marco: anche con cualche errore voglio dire la mia sul secondo pilastro. Io sono anni che mi fanno pagare di tasse del secondo pilstro circa il 30% , la mia domanda è come mai questi consulenti non sanno che si deve pagare solo il 5% , il resto che noi paghiamo in più , dove va ? se ciò che dice e la realta , come possiamo riavere ciò che abbiamo versato in più . Se per cortesia lei può farmi una coppia del modello f24 da compilare con tutte le sue leggi e sfaccettature . La ringrazio Tonino PS puo spedirllo via e- mail angeltom@alice.it
Scritto il 11-8-2018 alle ore 10:30
Egregio signor Piazza
La prego di permettere anche a me due domande.
Sono svizzero e a partire da dicembre 2018 sarò pensionato. Mia moglie è italiana e in gennaio 2019 ci trasferiamo in Italia per viverci.
La faccenda della deduzione del 5% praticata d’ufficio sulla rendita AVS al momento del versamento in Italia è chiara, così come mi è chiaro il fatto che quella rendita non va dichiarata al fisco italiano.
Prima domanda: lei sa per caso se la Banca Popolare di Sondrio applicherà delle spese a mio carico per questa sua operazione?
Attualmente sono impiegato dello stato in un cantone della Svizzera romanda e anche da quest’ultimo percepirò una rendita. Non sono un frontaliero.
La mia seconda domanda: anche per questa rendita pensionistica del secondo pilastro vale la regola del 5% dedotto d’ufficio? Oppure devo dichiararla al fisco? In questo caso come e quanto viene tassata?
La ringrazio già sin d’ora per il suo prezioso aiuto e per la sua risposta.
Cordialmente
Stefano
Scritto il 13-8-2018 alle ore 14:04
utilizzando la sezione V del quadro RM riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile, l’aliquota del 5 per cento e l’imposta dovuta si provvede a pagare il saldo dell’anno di imposta. Ai fini del versamento con il modello F24 può̀ essere utilizzato il codice tributo 1242. Va versato anche l’acconto del 20% per l’anno successivo? . Grazie e cordiali saluti.
Enzo Alberti
Scritto il 11-10-2018 alle ore 18:58
Buonasera prof. Piazza.
Faccio riferimento al suo commento n.2, sulla non retroattività della L.96/2017. Per le rendite accreditate prima del 2017 su conto estero in particolare nel 2013, sostenendo l’equiparabilità del secondo pilastro all’AVS, andrebbero quindi sottoposte comunque a tassazione separata utilizzando il quadro RM in una dichiarazione integrativa?
Grazie
Scritto il 16-10-2018 alle ore 09:10
Buongiorno, mio padre è andata in prepensionamento svizzero a 60 anni nel 2010.
Il secondo pilastro gli è stato tassato sia in Svizzera che in Italia con la voluntary del 5%.
E’ legittimo chiedere il rimborso di quanto versato nelle casse svizzere in quanto , diversamente, sarebbe palese una doppia tassazione? Grazie mille, saluti.
Scritto il 20-10-2018 alle ore 15:48
Buon giorno Signor Marco : Io sto combattendo con i vari commercialisti e persino con la banca in cui mi viene versato il secondo pilastro svizzero , ebbene questi non sanno proprio un bel niente e non intendono aplicare la ritenuta del 5% loro dicono che nessuno gli a informati . chi li deve informare a questi signori ? e possibile che lo stato o chi per esso non debba informarli . la ringrazio
Scritto il 15-11-2018 alle ore 09:29
Giovanni Antonio Sogos scrive:
Scritto il 20-10-2018 alle ore 15:48
Buon giorno Signor Marco : Io sto combattendo con i vari commercialisti e persino con la banca in cui mi viene versato il secondo pilastro svizzero , ebbene questi non sanno proprio un bel niente e non intendono aplicare la ritenuta del 5% loro dicono che nessuno gli a informati . chi li deve informare a questi signori ? e possibile che lo stato o chi per esso non debba informarli . la ringrazio
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Scritto il 8-5-2019 alle ore 14:12
Salve signor Piazza, ho un appartamento di proprietà con ipoteca in Svizzera.
Come va dichiarato in Italia? Noi siamo residenti in Italia dal 01 Gennaio 2018.
Cordiali saluti
P. Di Tommaso
Scritto il 12-9-2019 alle ore 16:10
Buona sera sig. Piazza,
dal 2013 al 2015 ho ricevuto il secondo pilastro come rendita mensile in Svizzera dopo aver però trasferito i
contributi versati a Swiss Life, un’altra società svizzera, per poterli avere come rendita mensile, perché la
società del 2 pilastro iniziale non l’erogava come rendita bensì come contante. Dal Luglio 2015 ho incaricato
Swiss Life di mandarmeli in Italia dopo essere rimpatriato. Ho già girato tanti uffici per poter versare questo
benedetto 5% ma la banca MPS dice che non è compito suo trattenere tali tasse e che non l’hanno mai fatto.
Inoltre per poter accedere ai contributi ho già versato al fisco svizzero già il 5% di tutta la somma in una
volta (grande botta). Ora le chiedo:
Siccome l’unico intermediario qui è la banca a chi potrei rivolgermi per il prelievo mensile delle trattenute?
Inoltre potrei pretendere il rimborso delle tasse pagate in Svizzera?
La saluto e ringrazio in anticipo.
Scritto il 1-3-2020 alle ore 02:10
Gentile prof. Marco Piazza, un cittadino italiano ma residente in Svizzera da 25 anni è in procinto di ritornare in Italia a vivere e quindi anche a livello fiscale nel corso del 2020. A luglio percepirà la liquidazione del capitale della “polizza di libero passaggio”. Si chiede di sapere quale sia la tassazione in Italia di questo capitale e la conferma che tale reddito non può essere ricompreso nel forfait previsto dall’art. 24 bis del TUIR.
Grazie