1 dicembre 2017
Condono per i frontalieri
E’ un “condono” e non una “collaborazione volontaria” quello consentito dall’articolo 5-septies del Dl. 148 del 2017 come definitivamente approvato dalla Camera il 29 novembre. Si possono regolarizzare – entro il prossimo 31 luglio – le attività illecitamente detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2016, con un versamento forfettario del 3% che copre imposte evase, sanzioni e interessi.
I destinatari di questa norma sono però solo coloro che si si trovano un una situazione molto specifica:
1) sono persone fisiche fiscalmente residenti in Italia
2) che in precedenza erano:
– residenti all’estero o
– iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o
– che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (frontalieri),
3) e che:
– alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl. 148
– detengono attività depositate all’estero o somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero in violazione degli obblighi di dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi
– derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo (non d’impresa) prodotti all’estero.
Anche gli eredi di questi soggetti possono procedere alla regolarizzazione.
Il campo di applicazione della regolarizzazione pare volutamente circoscritto a quella particolare categoria di soggetti che, in passato, hanno vissuto la situazione particolarmente disagiata (e dal regime fiscale complesso e confuso) di essere emigrati per motivi di lavoro oppure di lavorare all’estero pur vivendo in Italia.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, il condono riguarda solo quelli prodotti da attività depositate all’estero e dalle somme detenute in conto corrente o su depositi s risparmio; non quindi da ogni genere di attività finanziaria e patrimoniale (ad esempio azioni o quote di società che non siano depositate all’estero, come le società personali; finanziamenti, beni preziosi, immobili, contante); né i redditi eventualmente imponibili in Italia da cui derivano tali attività; né infine eventuali redditi da pensione sfuggiti a tassazione. Ad esempio, se un ex residente all’estero, poi divenuto residente in Italia, ha continuato a svolgere un’attività di lavoro autonomo o d’impresa all’estero (il cui redditi è imponibile in Italia), i redditi prodotti da questa attività non sono condonati; lo sono solo i frutti degli investimenti fatti utilizzando questi redditi.
La particolare attenzione ad evitare che la norma sia applicata da chi non ne è il vero destinatario appare anche dal comma 2 dell’articolo in commento che estende il condono alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, senza però giungere al punto di sanare l’eventuale evasione delle imposte dovute sulla plusvalenza realizzata con la vendita (semprechè imponibile in Italia in base all’articolo 67, comma 1, lettere a e b del Testo unico).
Si tratta in conclusione di una disposizione da applicare con estrema cautela. In molti casi, infatti, potrà accadere che il condono metta in luce altre violazioni non sanate, con l’effetto che il contribuente dovrà approfondire la necessità di accompagnare il condono con un ravvedimento operoso.
Scritto il 30-3-2018 alle ore 11:59
il ravvedimento operoso, in riguardo alla Svizzera ed alla luce della black list 2018, secondo il suo parere, bisogna farlo tenendo in considerazione il raddoppio dei termini e sanzioni black list oppure trattarlo come white list?
Scritto il 6-5-2018 alle ore 10:43
L’articolo 12, comma 2 del dl 78 del 2009, richiamato dai successivi commi 2-bis e 2-ter, continua a fare riferimento alla lista di cui Dm 4 maggio 1999 (black list persone fisiche), in cui la Svizzera è ancora compresa. Quindi si applica il raddoppio dei termini e delle sanzioni sia con riferimento agli accertamenti per imposte sui redditi sia con riferimento al quadro RW anche se nel frattempo la Svizzera è diventato un Paese collaborativo iscritto nella white list di cui al Dm. 4 settembre 1996. Per il periodo d’imposta 2017 e per i seguenti, il raddoppio sarà certamente contestabile (almeno per quanto riguarda le attività detenute presso istituzioni finanziarie svizzere), dato che la Svizzera aderisce allo scambio d’informazioni automatico secondo le regole di cui alla direttiva 2014/107/UE in seguito agli accordi presi con l’Europa in sostituzione della direttiva risparmio. Si può fare riferimento alla sentenza della Corte UE nelle cause riunite C-155/08 e C-157/08 e a quelle precedenti in essa citate.
Ma per gli anni 2016 e precedenti, è difficile che questa giurisprudenza sia applicabile dato che il fisco italiano non disponeva di indizi che gli consentissero di individuare eventuali capitali occultati all’estero (in qualche caso le risultanze del monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero fatto dagli intermediari italiani in base all’articolo 1 del Dl. 167 del 1990).
E’ quindi certamente opportuno estendere il ravvedimento al 2009 per i redditi e al 2007 per il quadro RW, considerato che la Cassazione, ordinanza n. 2662 del 2018, ha sancito la non retroattività del raddoppio de termini per le imposte sui redditi, ma ne ha confermato la retroattività per il quadro RW.