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Il Blog di Marco Piazza

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Postilla » Fisco » Il Blog di Marco Piazza » Commercio e fiscalità internazionale » La stratificazione dei dividendi black list

9 luglio 2018

La stratificazione dei dividendi black list

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Una Guida molto pratica e completa per individuare il regime di fiscale dei dividendi e delle plusvalenze azionarie è allegata alla circolare dell’Assofiduciaria del 3 luglio 2018, (“DIVIDENDI_COM_2018_112″). La Guida —   a cura di Federico Rasi — tiene conto delle novità introdotte con il Decreto internazionalizzazione del 2015 e con la legge di Bilancio 2018, mettendo, fra l’altro, in evidenza anche alcuni difetti di coerenza interna di questi provvedimenti.

 Con specifico riferimento ai flussi di reddito transnazionali, la Guida – ad esempio –  dà risalto alla  non chiara formulazione dei primi periodi del  nuovo comma 4 dell’articolo 47, TUIR (riguardante i dividendi provenienti da paradisi fiscali), i quali dispongono che:

1)  gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 167, comma 4, TUIR (in base al quale i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia)  concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile;

2) e, a tali fini, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili.

Osserviamo che, essendo l’articolo 68, TUIR richiamato dall’articolo 59, le regole sopra descritte sono destinate ad avere concreta portata per gli utili percepiti non solo dalle persone fisiche, ma anche dalle società di persone commerciali (i dividendi percepiti dalle società semplici e dagli enti non commerciali concorrono in ogni caso alla formazione del reddito complessivo imponibile in misura integrale a prescindere dalla provenienza). Una disposizione analoga all’articolo 68, comma 4  è contenuta nell’articolo 89, TUIR applicabile alle società di capitali e agli enti commerciali.

Vi sono, peraltro,  casi in cui i dividendi provenienti da società a fiscalità privilegiata non subiscono la tassazione integrale:

a) quando gli utili sono relativi a titoli negoziati in mercati regolamentati, sono corrisposti a persone fisiche fuori dall’esercizio d’impresa e sono riscossi con l’intervento di un sostituto d’imposta che applicherà la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26% sul cosiddetto “netto frontiera” (v. art. 27, commi 4, lettera b) e 4-bis, Dpr. 600/73); se sono percepiti senza l’intervento del sostituito d’imposta, tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva  (nel quadro RM della dichiarazione dei redditi) nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR), quindi 26%; stranamente – nonostante la circolare 9/E del 2015 sembri affermare che anche in sede di dichiarazione dei redditi si utilizzi il metodo “netto frontiera” – le istruzioni alla colonna 3, del rigo RM12 continuano ad affermare che l’ammontare del reddito da dichiarare è assunto al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;

b) oppure, nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio per trasparenza ai sensi della disciplina delle società estere controllate (art. 167 del TUIR);

c)  oppure, infine, quando sia dimostrato il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, ossia che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Ciò premesso, come evidenzia la Guida, è possibile che i dividendi di fonte estera distribuiti al soggetto percettore residente siano frutto di utili stratificati nel tempo. In tal caso è necessario verificare se la società emittente sia o meno residente in un Paese a regime fiscale privilegiato per individuare la disciplina fiscale applicabile al dividendo, considerando le questioni di diritto transitorio che si sono poste nel corso degli anni a seguito dell’evoluzione della nozione di “Paese a regime fiscale privilegiato”.

Osserviamo che in questi casi si possono porre due tipi di problemi:

1) il primo problema è stabilire un ordine di priorità nella distribuzione delle riserve di utili di una società quando siano formate sia con utili prodotti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (o provenienti  da tali  Stati) sia da utili a fiscalità ordinaria.  A tal fine, la  legge di Bilancio 2018 (legge 205 del 2017, art. 1, comma 1008) dispone ora che gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato. La norma supera quindi la circolare 35/E del 2016, par. 3.1.1 nella parte in cui esigeva che il contribuente ricostruisse analiticamente la provenienza degli utili distribuiti, supportando la ricostruzione con una  adeguata documentazione che consentisse all’Amministrazione finanziaria di risalire la catena distributiva. In mancanza di tale riscontro documentale, si presumevano distribuiti al socio residente, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

2) Il secondo problema è come stabilire se gli utili provengano o meno da società a fiscalità privilegiata, nel caso in cui la società partecipata non sia considerata black list nell’anno di formazione del reddito e sia invece considerata black list nell’anno della percezione del reddito da parte del socio e viceversa. La circolare 35/E del 2016 aveva fissato un criterio molto penalizzante. Secondo la circolare, la provenienza dell’utile o della plusvalenza doveva essere determinata con riferimento al momento di percezione, con la conseguenza che:

- nel caso in cui gli utili o le plusvalenze fossero qualificati — sulla base delle disposizioni in vigore al momento della percezione o della realizzazione in capo al socio italiano – come provenienti da un regime fiscale privilegiato, dovevano essere assoggettati al regime di integrale concorrenza al reddito imponibile, salve le eccezioni sopra sommariamente descritte;

- nel caso in cui gli utili o le plusvalenze si fossero qualificati sulla base delle disposizioni in vigore ratione temporis – al momento della percezione o realizzazione in capo al socio italiano – come non provenienti da un regime fiscale privilegiato, potevano beneficiare del regime di parziale esclusione (o di tassazione sostitutiva), ma solo al verificarsi dell’ulteriore condizione che il requisito fosse riscontrabile anche rispetto al momento di effettiva formazione dell’utile distribuito”.

Molti hanno ritenuto che l’esigenza di un doppio test sullo status della società (al momento della distribuzione, da rispettare in ogni caso, e al momento della produzione del reddito poi distribuito, come condizione addizionale da rispettare in caso di superamento del primo test) non trovasse alcun fondamento nella norma e , oltre a tutto, richiedesse una sforzo documentale non proporzionato all’esigenza di tutela dell’interesse erariale.

Questo criterio è stato quindi superato (anzi totalmente ribaltato) dall’articolo 1, comma 107, della legge 205 del 2017, il qual dispone  che:

1) non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d’imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella ormai soppressa “black list” (Dm. 21 novembre 2001); ciò anche se attualmente la società partecipata rientra fra quelle che godono di un regime fiscale, anche speciale, privilegiato di cui all’articolo 167, comma 4, TUIR;

2)  Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d’imposta in cui risultino integrate le condizioni per l’applicazione dell’articolo 167, comma 4.

3) In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Fatta questa premessa di inquadramento, va sottolineato il commento  all’articolo 1, comma 1007 della legge di Bilancio per il 2018, contenuto nella nota 13 a pag. 8, della Guida.

Si osserva nella Guida che «la norma, tuttavia, sembrerebbe non dire nulla per il caso inverso in cui gli utili sono stati prodotti da una società “paradisiaca” divenuta non “paradisiaca” al momento della distribuzione. Non vi è uniformità di vedute neppure tra i commentatori: per alcuni il nuovo comma 1007 dovrebbe avere valenza generale e superare le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, per altri avrebbe valore particolare e per il caso da ultimo prospettato dovrebbero valere le precedenti istruzioni. Non si può non rilevare come sarebbe preferibile per ragioni di certezza un criterio unitario per entrambe le ipotesi e come il nuovo criterio suggerito dal legislatore (rilevanze delle regole vigenti al momento della produzione del reddito) non sia irragionevole: esso cristallizza il trattamento fiscale al momento della produzione del reddito ovverosia a quello in cui si realizza (o meno) la prima tassazione del reddito di impresa che giustifica l’eventuale eliminazione della seconda tassazione al momento della distribuzione».

Secondo me, l’articolo 1, comma 107 della legge di bilancio 2018 non può che essere letto come appendice della definizione primaria di “redditi provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato”, definizione che, come si è detto, è contenuta nell’articolo 47, comma 4, primo periodo, seconda parte del TUIR: sono  “gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili”. La disposizione primaria, quindi, si riferisce sempre ad un concetto di utili conseguiti e non di “utili formati con redditi maturati”. In questo, la norma ha una scopo di semplificazione perchè:

- un conto è scomporre le riserve della holding estera di cui si detiene il controllo (A) che abbia percepito in passato dividendi dalla sua partecipata estera a fiscalità privilegiata (B)  in funzione dello status di (B)  nel momento in cui (B) stessa ha distribuito i dividendi ad (A),

- un conto è fare la stessa indagine con riferimento al momento in cui la partecipata (B) ha prodotto i redditi che – magari anni dopo — ha distribuito ad (A). In questo secondo caso, poichè (B) potrebbe non essere una controllata, l’indagine sarebbe pressoché impossibile.

Partendo da questo assunto, l’articolo 1, comma 107 pare regolare solo il caso di cui parla: ossia quello in cui la società che distribuisce gli utili è a fiscalità privilegiata nel momento della distribuzione e non lo era nel momento in cui ha prodotto il reddito distribuito. Lo scopo della norma non pare essere quello di sostituire in modo generalizzato il criterio della distribuzione degli utili con quello della maturazione (produzione), ma quello di neutralizzare una possibile ingiustizia che l’utilizzo di un unico test, basato sul momento della distribuzione, avrebbe potuto creare in caso di cambio di status (in peggio) della società partecipata fra il momento della produzione e quello della distribuzione del reddito. Si veda sul punto anche la circolare Assonime n. 15 del 2018, par. 2.6.

Letture: 4689 | Commenti: 2 |
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2 Commenti a “La stratificazione dei dividendi black list”

  1. Vincenzo scrive:
    Scritto il 11-7-2018 alle ore 07:56

    Molto interessante e ben scritto.
    Chiaro nella stesura toccando tutti i pareri giurisdizionali

  2. Cristiano Marangio scrive:
    Scritto il 23-1-2019 alle ore 22:28

    Marco Piazza, sei un grande

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  • abuso del diritto, Agenzia Entrate, attività all'estero, azioni, C-525/11, Cassazione 7080 2012, Cassazione 32091 2013, CFC, circolare Agenzia Entrate 28/E 2012, commercio internazionale, dividendi, Dpr. 642/72; fiduciarie, evasione fiscale, fiscalità internazionale, fondazioni, holding CFC socio persona fisica, imposta di bollo, imposta patrimoniale, IMU, indicatori anomalie professionisti, intermediari finanziari, IVAFE, iva intracomunitaria, IVIE, Mednis, modulo RW, operazioni sospette, partecipazioni, provvedimento 5 giugno 2012, quadro RW, quote di srl, reati tributari, regolarizzazione, residenza fiscale, riciclaggio, rimborsi Iva, rimpatrio, scudo fiscale, società, società a ristretta base familiare, società controllate estere, sostituto d'imposta, stabile organizzazione, trust, voluntary disclosure
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