3 settembre 2018
Forse una soluzione per le certificazioni tardive di non residenza
E’ possibile che una sentenza della Corte di Giustizia risolva, in senso favorevole ai contribuenti, il vecchio problema delle conseguenze della tardiva esibizione al sostituto d’imposta della documentazione necessaria per ottenere l’applicazione diretta degli sgravi o delle esenzioni previste dai trattati contro le doppie imposizioni.
Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, l’esonero o lo sgravio da ritenta previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni viene applicato dal sostituto d’imposta “previa presentazione” da parte del beneficiario del reddito della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle convenzioni stesse (cfr. da ultimo ris. 143/E del 22 novembre 2017 e la prassi ivi citata che risale al 1999). Le istruzioni alla modulistica italiana (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 2013/84404 del 10 luglio 2013) stabiliscono che “ai fini dell’applicazione diretta della convenzione”, l’attestazione dell’autorità fiscale estera contenuta nel modello ha validità “a decorrere dalla data di rilascio” fino al termine del periodo d’imposta indicato nel modello, sempre che le condizioni ivi dichiarate permangano per la durata del medesimo periodo.
I sostituti d’imposta, quindi sono restii ad applicare direttamente la convenzione se al momento di pagare il reddito non sono ancora in possesso della documentazione.
La Corte di giustizia, nella causa C-553/16 del 215 luglio scorso, è stata chiamata a decidere su un caso relativo alla ritenuta sui canoni di noleggio di mezzi di trasporto applicata in Bulgaria. La Corte ha ritento che la pretesa della Bulgaria di sanzionare il sostituto d’imposta per aver ottenuto la documentazione in ritardo rispetto al momento in cui ha unilateralmente concesso l’esenzioni o gli sgravi previsti dalle convenzioni sia in contrasto con la “libertà di circolazione dei servizi” (nel caso, servizi di trasporto). Ma l’Avvocato generale precisa che, a seconda delle circostanze, questo comportamento dello Stato membro potrebbe anche violare il principio di libertà di stabilimento e quello di libera circolazione dei capitali.
Stando alla sentenza citata le norme o la prassi di uno Stato membro che prevedano l’addebito di interessi di mora (in Italia anche di sanzioni) per il periodo compreso fra la data in cui il sostituto avrebbe dovuto versare la ritenuta e quella (successiva) in cui il non residente ha fornito la documentazione contrastano con le libertà fondamentali del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’Agenzia delle Entrate avrà quindi una buona occasione per fornire istruzioni rassicuranti ai sostituti d’imposta.