14 gennaio 2020
Voluntary. Questionari sulle plusvalenze su valute
Un ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha inviato, in questi giorni, ai soggetti che hanno aderito alla collaborazione volontaria un questionario del seguente tenore:
«Gentile Contribuente,
ci risulta che Lei ha aderito alla procedura di collaborazione volontaria di cui all’ art. 1 commi 1 e 2, della L. n. 186/2014 e che, a conclusione di tale procedura, ha rimpatriato attività finanziarie fino ad allora da Lei detenute in …………
Ove tali disponibilità fossero confluite, prima del definitivo trasferimento nel territorio nazionale, su conti denominati in valute diverse dal! ‘euro, a determinale condizioni, il prelievo di tali valute avrebbe potuto anche generare plusvalenze imponibili.
Ai sensi dell’art. 67, comma I, lett. c-ter e comma 1-ter del DPR n. 917/1986, infatti, la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte dei predetti prelievi di valuta, a determinate condizioni, comporta l’obbligo di dichiarazione (indipendentemente, peraltro, dal!’ eventuale sussistenza di un regime cli risparmio amministrato). La base imponibile per il calcolo dell’imposta dovuta è pari alla differenza tra il corrispettivo realizzato in occasione della cessione o del prelevamento ed il costo cli acquisto della valuta, rappresentato dal cambio storico. Nel caso in esame tale differenza potrebbe dipendere dalla variazione ciel valore in Euro delle somme confluite sui conti in valuta al momento dell’accredito del netto ricavo derivante dalla cessione delle attività finanziarie via via liquidate, rispetto al medesimo valore in Euro al momento ciel prelievo per il trasferimento in Italia.
Vi chiediamo, pertanto, di fornire riscontro circa l’eventuale assenza di presupposti per l’applicazione dell’imposizione in argomento o, in alternativa, circa l’entità dell’eventuale plusvalenza/minusvalenza maturata ed eventualmente dichiarata a fronte dei prelievi in argomento, documentando puntualmente quanto rappresentato».
Il questionario sembra rivolto ai soggetti che hanno aderito alla prima edizione della voluntary disclosure, dato che si riferisce ai commi 1 e 2 della legge 186 del 2014.
La voluntary copriva le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014; quindi il periodo d’imposta 2013 e i precedenti. Poiché le istanze furono presentate nel 2015 e chi ha optato per rimpatriare le attività finanziarie lo ha fatto, di norma, nel 2015 o 2016 i contribuenti hanno dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi dal 2014 fino al rimpatrio (eventuale) delle attività finanziarie detenute all’estero:
- le consistenze di tali attività (nel quadro RW)
- e i relativi redditi tipicamente nei quadri RL, RM ed RT).
La Direzione provinciale pare sia interessata a conoscere se, con riferimento a tale periodo temporale, il contribuente abbia provveduto a calcolare le imposte dovute sulle plusvalenze derivanti dai prelievi e dalle cessioni di valute estere.
In base all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Testo unico, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere devono essere indicate nel quadro RT della dichiarazione dei redditi e sono soggette all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. Si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente.
Le plusvalenze su valute concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67, comma 1-ter, del Testo unico).
In base al comma 6 dell’articolo 68, il costo o valore di acquisto delle valute estere è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati dall’Agenzia delle Entrate nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata.
Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
In base al comma 5 dell’articolo 68, le plusvalenze le minusvalenze i redditi e le perdite di cui alle lettere c-bis) (escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in paesi a fiscalità privilegiate non negoziate in mercati regolamentati), c-ter) e c-quater) e c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; sono sommate algebricamente. Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
Nel quadro RT della dichiarazione dei redditi si deve quindi indicare in due righi separati:
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi di cessione dei titoli, metalli preziosi, valute oltre che i differenziali positivi su contratti derivati senza consegna (v. ad esempio, il rigo RT21 del modello UNICO 2016 per il 2015)
- e l’ammontare complessivo dei costi d’acquisto degli stessi titoli, metalli preziosi, valute oltre che i differenziali negativi su contratti derivati senza consegna (rigo RT22 del modello UNICO 2016, per il 2015).
La somma algebrica va indicata nel rigo successivo ed è assoggettata ad imposta sostitutiva se positiva o riportata a nuovo se negativa.
Se il risultato è negativo, non essendovi alcun reddito da dichiarare il contribuente può anche omettere di compilare il quadro RT della dichiarazione (v. anche Abi circolare TR/6475 del 1999). La mancata dichiarazione della minusvalenza non produce altro effetto che la sanzione impropria consistente nell’impossibilità di dedurla nei successivi periodi d’imposta.
E’ quindi possibile che il quadro RT della dichiarazione, dopo la voluntary, non sia stato compilato, in relazione alle valute estere:
- o per il fatto che non si è verificata la condizione del superamento della giacenza di 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi consecutivi
- o per il fatto che il saldo netto dell’insieme delle plusvalenze e minusvalenze da indicare nella sezione II del quadro RT era risultato negativo.
E’ dubbio quindi che lo sforzo che sarà richiesto ai contribuenti per ricostruire conteggi che risalgono a 3 anni fa e agli Uffici per controllarli daranno risultati, in termini di gettito, proporzionati.
Scritto il 8-9-2020 alle ore 15:04
Buongiorno, in merito all’articolo, è corretto che per le persone fisiche che detengono attività finanziarie in Svizzera, vale ancora il raddoppio dei termini di prescrizione, quindi al momento è accertabile dal 2009, nonostante ci sia un accordo di scambio di informazioni. Grazie.