7 ottobre 2020
L’Anstalt non è assimilabile ad un trust
La risposta 433 del 2020, come anche la risposta 473 del 2019 dà molta importanza alla qualificazione che un ente non residente abbia avuto in occasione della voluntary disclosure.
La risposta 473 del 2019 riguardava una Stiftung del Liechtenstein che in occasione della collaborazione volontaria era stata inquadrata come soggetto fittiziamente interposto.
La risposta 433 del 2020 riguarda, invece, una Anstalt che, in occasione della collaborazione volontaria, era stata trattata come una persona giuridica non interposta.
Nel primo caso l’Agenzia afferma che:
– non è possibile escludere che i diritti del fondatore sul patrimonio della Stiftung debba essere incluso nell’attivo ereditario soggetto ad imposta di successione;
– non è possibile escludere che le erogazioni di somme o dei trasferimenti di beni effettuati dal Consiglio di Fondazione in favore dei Beneficiari successivi sia soggetto all’imposta sui vincoli di destinazione.
Inoltre, viene inoltre confermato che il redditi della fondazione devono essere assoggettati ad imposte dirette in capo ai beneficiari pro quota nell’anno di produzione (essendo la fondazione interposta).
La risposta 433 del 2020 invece – riguardando un’entità estera non interposta – si occupa di indentificarne la natura fiscale, giungendo alla conclusione che – non svolgendo la Anstalt un’attività commerciale – debba essere assimilata ad una società semplice non residente. L’Agenzia esclude che l’Anstalt sia assimilabile ad un trust (basandosi soprattutto sul tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’Accordo Italia – Liechtenstein sullo scambio d’informazioni) e conclude per la sua assimilazione ad una società semplice non residente.
Riguardo al trattamento ai fini delle imposte sui redditi delle somme corrisposte dalla Anstalt ai beneficiari, l’Agenzia le assimila agli utili distribuiti da una società estera.
Implicitamente riconosce che tali utili non si considerano provenienti da uno Stato a fiscalità privilegiata. La risposta, infatti, lascia ritenere che – ove il beneficiario sia una persona fisica al di fuori dell’esercizio d’impresa – l’utile sia soggetto a ritenuta a titolo di imposta, se percepito per il tramite di un intermediario residente, o a imposta sostitutiva liquidata con la dichiarazione dei redditi (articolo 18 del Tuir) ove la somma non sia percepita per il tramite di un intermediario.
La risposta non illustra il percorso interpretativo, ma pare evidente che si sia considerato che il Liechtenstein è un Paese SEE che assicura un adeguato scambio d’informazione e quindi rientra nella eccezione di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del Testo unico dhe non consente di trattare come provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata gli utili distribuiti da società residenti in Stati UE o SEE white list.
Le differenze in termini di imposizione fra i due casi sono rilevanti.
Nel primo caso, i redditi prodotti dall’ente ogni anno (redditi fondiari, interessi, dividendi, capital gain, ecc.) vengono tassati direttamente in capo ai beneficiari secondo il regime fiscale applicabile per ciascuna categoria di reddito. La distribuzione delle somme ai beneficiari, invece, non è tassata, dato che la tassazione è avvenuta al momento della produzione del reddito da parte dell’ente. L’interposizione comporta, inoltre, una duplice tassazione ai fini delle imposte di successione e donazione; sia in occasione della morte del fondatore (o dei suoi discendenti), sia, al momento dell’eventuale erogazione di somme o valori ai beneficiari, nell’ambito delle disposizioni sulla tassazione dei vincoli di destinazione.
Nel secondo caso, i redditi prodotti di anno in anno non vengono tassati in capo ai beneficiari e non trova applicazione l’imposta sui vincoli di destinazione; ma le somme eventualmente distribuite sono considerate alla stregua di utili di fonte estera; pertanto scontano, in caso di corresponsione a persone fisiche non imprenditori, la ritenuta d’imposta o l’imposta sostitutiva del 26%, in base all’articolo 27, comma 4 del Dpr. 600/73.